STATUTO COMITATO GENITORI PER LA SCUOLA Stampa

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL COMITATO

Il Comitato Genitori si costituisce per iniziativa dei rappresentanti di classe ai sensi dell’art. 15.2 del DL 297 del 16 aprile 1994.

Esso è struttura democratica e indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

 

 

Art. 2 – FINALITA’ DEL COMITATO

Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche.

Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola.

Si ispira all’ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.

Esso si prefigge di:

 

1)    favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente;

2)    fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti.

3)    Informare il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto nonché gli Enti Locali preposti, riguardo situazioni di disagio di cui è venuto a conoscenza, vigilando anche nel rispetto della normativa;

4)    organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;

5)    reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal Comitato stesso;

6)    formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto in merito a:

-       interventi di manutenzione degli edifici scolastici;

-       mensa, trasporto;

-       iniziative di informazione e/o formazione per i genitori;

-       educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale;

-       Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica);

-       ogni altra questione che nel rispetto della libertà di insegnamento e dei ruoli è giudicata meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.

 

Art. 3 – COMPONENTI DEL COMITATO

Fanno parte del comitato genitori tutti i rappresentanti di classe delle scuole Ferrari e Levi Civita, inoltre possono aderire tutti i genitori i cui figli siano iscritti nelle scuole suddette, previa richiesta scritta ed accettazione del presente Statuto.

Si prevede la possibilità che il componente uscente del Comitato per conclusione del ciclo scolastico dei propri figli, possa, se lo desidera, continuare a farne parte.

 

Art. 4 – ORGANI DEL COMITATO E LORO COMPITI

Il Comitato Genitori elegge:

-       il Coordinatore del Comitato

-       il Vice Coordinatore

-       il segretario

-       i referenti di plesso.

Il Coordinatore è il legale rappresentante del Comitato per ordine e conto del quale opera, ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Genitori, di presiederle, di assicurarne il regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi e detiene i verbali delle riunioni.

La sua carica ha validità di due anni ed il suo mandato può durare al massimo due bienni.

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato e gestisce il resoconto di cassa.

Le cariche in seno al Comitato sono incompatibili con quella di componente del Consiglio d’Istituto.

 

Art. 5 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di ¼ dei suoi membri, almeno una volta all’anno;

 

la convocazione è resa nota mediante gli alunni e/o avviso pubblico.

 

Il verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario sarà disponibile dei membri del Comitato su richiesta.

 

Le assemblee sono aperte a tutti i componenti degli organi scolastici che possono esprimere il loro parere ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 6 – RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO

Gli organi del Comitato vengono rinnovati ogni biennio entro la fine di Novembre.

 

Le adesioni si ritengono confermate salvo revoca esplicita.

 

Art. 7 – FINANZIAMENTO DEL COMITATO

Le entrate del Comitato sono costituite da:

-       libere quote di autofinanziamento dei membri;

-       da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo;

-       dal ricavato nell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

 

Art. 8 – MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dagli iscritti al Comitato dei Genitori previo inserimento all’ordine del giorno, con il consenso di almeno 2/3 dei presenti.